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D.Lvo 01/08/2003 n. 259Art. 8 Tirocinio 1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validitā il quale č responsabile del corretto uso della stazione. Art. 9 Ascolto 1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato dell'attivitā di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato. 2. La sigla distintiva relativa all'attivitā radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) č formata da: "lettera (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza" . Art. 10 Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate 1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualitā di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui . 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) . 4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica. 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non č consentita l'emissione continua della portante radio. 6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui č presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale. 7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori. 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti. 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W. 10. Č consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse. 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessitā di presentare nuova dichiarazione. Sezione II Norme tecniche Art. 11 Bande di frequenza 1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Art. 12 Norme d'esercizio 1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformitā delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni. 2. Č vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilitā del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione. 3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione. 4. Č consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalitā proprie dell'attivitā di radioamatore. 5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; č ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso. 6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonchč ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto. 7. Č vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonchč impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi. 8. Č vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; č comunque vietato far conoscere terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati involontariamente captati. Art. 13 Trasferimento di stazione 1. Nell'ambito del territorio nazionale č consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice. Art. 14 Controllo sulle stazioni 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Art. 15 Limiti di potenza Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioč potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione: a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W Art. 16 Requisiti delle apparecchiature 1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore. 2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12. Art. 17 Installazione di antenne 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 209 del Codice nonchč le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni. Capo II° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 18 Validitā dei documenti per l'esercizio dell'attivitā radioamatoriale 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validitā di dieci anni a decorrere: a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in essere al 1° gennaio 2002; b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001. 2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attivitā radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1. 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 del presente allegato. Art. 19 Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01 1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al Decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, puō essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato. Art. 20 Autorizzazioni generali speciali 1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144 del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali. Sub Allegato A (articolo 1, comma 2, dell'Allegato n. 26-rif. art. 135 del Codice) Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la DICHIARAZIONE Il sottoscritto ..... . luogo e data di nascita ....................................... residenza o domicilio ........................................ cittadinanza ...... . dati del rappresentante legale cognome e nome luogo e data di nascita ....................................... residenza o domicilio ....................................... codice fiscale .... . Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche; dichiara - di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n. ............. conseguita il ................. - di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche - di voler installare ed esercire: una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi, - un impianto destinato ad uso collettivo; - una stazione radioelettrica ................................. (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa) - di voler espletare l'attivitā di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre ............. (massimo 10 anni compreso l'anno o frazione di anno iniziale)
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